Art. 10.
(Ufficio centrale per la segretezza).

      1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
      2. Il capo dell'UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l'esercizio delle sue funzioni, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegargli, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
      3. Competono all'UCSE:

          a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni dei Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

          b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti,

 

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documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

          c) il rilascio e la revoca del nulla osta di segretezza (NOS);

          d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

      4. Con apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, è disciplinato il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.